(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                della Regione autonoma Valle d'Aosta 
                     n. 50 del 16 dicembre 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modificazioni all'art. 1 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto  1999,  n.
20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge
regionale 16 febbraio 1995, n.  6  (Disciplina  delle  manifestazioni
fieristiche), e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le disposizioni della presente legge si applicano a  tutti  gli
operatori di  commercio  su  aree  pubbliche  nonche',  limitatamente
all'uso delle aree e delle soste, agli imprenditori agricoli  di  cui
al decreto legislativo n. 18 maggio  2001,  n.  228  (Orientamento  e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge
5 marzo 2001, n. 57). Le disposizioni della  presente  legge  non  si
applicano all'istituzione e alla gestione dei mercati riservati  alla
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui  all'art.
1,  comma  1065,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296   (Legge
finanziaria 2007).». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge  regionale  n.  20/1999,
come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nel territorio  regionale,  l'esercizio  dell'attivita'  di
commercio su aree pubbliche e' consentito,  alle  condizioni  di  cui
alla presente legge, agli operatori abilitati nelle altre regioni del
territorio statale o nei paesi dell'Unione europea di provenienza.». 
  3. Dopo il  comma  2-bis  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
20/1999, introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. L'esercizio del commercio  su  aree  pubbliche  nelle  aree
demaniali non comunali e' subordinato  al  preventivo  assenso  delle
competenti autorita' statali e regionali che stabiliscono modalita' e
condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.». 
  4. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale  n.  20/1999,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di  altre  disposizioni  in
materia di commercio su aree pubbliche.».