(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 50 del 16 dicembre 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 1 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonche', limitatamente all'uso delle aree e delle soste, agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le disposizioni della presente legge non si applicano all'istituzione e alla gestione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999, come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: «2-bis. Nel territorio regionale, l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' consentito, alle condizioni di cui alla presente legge, agli operatori abilitati nelle altre regioni del territorio statale o nei paesi dell'Unione europea di provenienza.». 3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999, introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente: «2-ter. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali e' subordinato al preventivo assenso delle competenti autorita' statali e regionali che stabiliscono modalita' e condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.». 4. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altre disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.».